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07 Mar 2016
Lo scorso anno (circolare Prot. 046/MC/mti del 5 Giugno 2015) siamo intervenuti, come CNA-Fita, sul tema delle diffuse anomalie relative al mancato rilascio della documentazione che i gestori di impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti a rilasciare conseguentemente all’acquisto di carburante da parte di soggetti I.V.A. per i veicoli a motore da loro utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Le imprese di autotrasporto lamentano da tempo atteggiamenti dei gestori che tendono ad omettere il rilascio della specifica e pertinente documentazione attestante l’acquisto di carburante così come prescritta dalla normativa vigente.
A tal proposito, in collaborazione con il Responsabile Ufficio Politiche Fiscali e Societarie, Dottor Claudio Carpentieri, avevamo sensibilizzato l’Agenzia delle Entrate chiedendo un loro autorevole intervento anche per sensibilizzare i richiamati gestori di carburante.
L’Agenzia delle Entrate in data 3 Marzo 2016 ci ha trasmesso la risposta alla nostra istanza evidenziando esplicitamente che :
“ i gestori di impianti stradali di distribuzione carburante sono obbligati ad emettere fattura ( su richiesta del cliente ai sensi dell’art. 22, comma 1, del DPR n. 633 del 1972), per la cessione di carburante ( benzine di ogni tipo, miscele di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano e Gpl) ESCLUSIVAMENTE effettuata nei confronti degli AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI e non per quella effettuata nei confronti degli autotrasportatori di cose in conto proprio, cui si applicano le disposizioni concernenti l’utilizzo della scheda carburante”.
Tale risposta conferma quanto precisato nella nostra circolare del 2015 ad eccezione dei Veicoli immatricolati in conto proprio, per i quali si applicano le disposizioni relative alla scheda carburante ; essa può essere utilizzata quale ulteriore elemento per rivendicare l’emissione della fattura.
Il Resp.le Naz.le CNA Fita
Mauro Concezzi